L’articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto che fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
A questa disposizione di carattere generale, per quanto concerne più specificamente l’Inail, il comma 2 aggiunge che (…) per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro (…).
Per effetto della citata disposizione anche i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente ovvero la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.
Di seguito il testo integrale della Circolare Inail n.44 del 11 Dicembre 2020, per tutte le specifiche.
Circolare Inail N. 44 del 11 Dicembre 2020
Fonti:
INAIL